Regime del Consolidato Fiscale Nazionale: i requisiti per l’accesso

Il regime del consolidato fiscale nazionale rappresenta una modalità opzionale per la determinazione del reddito complessivo IRES delle società partecipanti. Questa guida mira a chiarire i punti salienti di questo regime, delineando le condizioni e le procedure per aderirvi.

Definizione e Caratteristiche

Il consolidato fiscale nazionale è un regime che permette di determinare il reddito complessivo IRES di un gruppo di società attraverso la somma algebrica delle singole basi imponibili, come risultano dalle dichiarazioni dei redditi individuali delle società partecipanti.

Le società che desiderano aderire a questo regime, regolamentato dagli articoli 117-129 del TUIR, devono esercitare una specifica opzione che ha una durata triennale e che è irrevocabile. Al termine di ogni triennio, l’opzione viene rinnovata automaticamente per un altro triennio, a meno che non venga revocata seguendo le procedure e i termini stabiliti per la comunicazione dell’opzione.

Requisito del Controllo di Diritto

Per poter aderire al regime del consolidato fiscale nazionale, è fondamentale che esista un rapporto di controllo di diritto, come delineato dall’articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile, e con ulteriori requisiti stabiliti dall’articolo 120 del TUIR.

Il controllo deve sussistere almeno dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione e mantenersi fino alla fine dello stesso.

La nozione di controllo nel contesto del consolidato fiscale differisce parzialmente da quella civilistica. Essa è basata principalmente sul possesso, da parte della società o ente controllante, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea generale, come indicato nell’articolo 2346 del codice civile.

Per determinare la percentuale di controllo, si considerano non solo i diritti di voto direttamente esercitabili dalla società che intende consolidare, ma anche quelli esercitabili attraverso società controllate, fiduciarie o per effetto di persone interposte. Questo include situazioni di controllo indiretto, che assumono rilevanza nella verifica della sussistenza del rapporto di controllo di diritto.

La valutazione della sussistenza del controllo di diritto, prerequisito indispensabile per accedere al consolidato, deve tener conto sia delle partecipazioni detenute direttamente (di “primo livello”) che di quelle detenute indirettamente (di “secondo livello”). In quest’ultimo caso, rilevano solo le partecipazioni di “secondo livello” detenute tramite società partecipate di “primo livello” controllate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile.

Condizioni per l’Esercizio dell’Opzione

Per poter esercitare l’opzione del consolidato fiscale, è necessario che siano soddisfatte alcune condizioni, tra cui:

  • Identità dell’esercizio sociale: tutte le società controllate devono avere lo stesso periodo di imposta della società controllante.
  • Esercizio congiunto dell’opzione: sia la società controllante che quelle controllate devono esercitare l’opzione congiuntamente.
  • Elezione di domicilio: ogni società controllata deve eleggere il proprio domicilio presso la società controllante per la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta in cui viene esercitata l’opzione.
  • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione.

Conclusione

Il regime del consolidato fiscale nazionale offre un’opzione strategica per la gestione fiscale delle società che fanno parte di un gruppo. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle condizioni e dei requisiti necessari per aderire e mantenere tale regime, garantendo una gestione fiscale ottimale e conforme alle normative vigenti.

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Prego inviare il curriculum a studio@bcassociati.it

Firenze, novembre 2020

I nuovi forfetari con elevazione della soglia a € 65.000: indicazioni operative – SLIDES scaricabili

Bernardo Busoni e Sergio Calamandrei sono stati relatori dell’incontro organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze su “LE RIVOLUZIONI DEL 2019. FATTURAZIONE ELETTRONICA E NUOVA NORMATIVA SUI FORFETARI CON ELEVAZIONE DELLA SOGLIA A € 65.000. SOLUZIONI OPERATIVE” tenutosi il 29 novembre 2018 presso l’Auditorium “A. Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (Blocco G – Piano 0) in Viale A. Guidoni, 61 – Firenze.

Le rivoluzioni del 2019: la Fatturazione Elettronica e la nuova normativa sui forfetari con l’elevazione della soglia a € 65.000. Indicazioni operative.

Fatturazione elettronica

Come noto, dal 1° gennaio 2019 diverrà obbligatoria la fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti ovvero identificati ai fini IVA in Italia.
L’obbligo riguarda sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (ove soggette all’obbligo di fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72). Ai privati dovrà essere consegnata una copia cartacea della fattura inviata allo SDI.
Restano escluse dall’obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, che saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere.
Sono espressamente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi IVA che si avvalgono: del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011; del regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014. Le fatture che altri soggetti emetteranno nei confronti dei minimi e dei forfetari dovranno comunque avere formato elettronico.
Con la fattura elettronica, la fattura dovrà essere emessa in formato strutturato XML (eXtensible Markup Language) avvalendosi di appositi supporti informatici e dovrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI), la quale la invierà al cliente.
I soggetti Iva, dovranno quindi attrezzarsi informaticamente:
• per l’emissione delle fatture elettroniche di vendita
• per ricevere le fatture elettroniche di acquisto (che saranno recapitate dallo SDI presso uno specifico indirizzo telematico).
Nel convegno saranno esaminate le varie soluzioni informatiche e le principali indicazioni operative da adottare per la gestione del nuovo obbligo e per procedere a porre in conservazione le fatture elettroniche.

Nuovo regime forfetario con ampliamento della soglia a € 65.000

Dal 1° gennaio 2019 sarà ampliata la possibilità di accedere al regime forfetario ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, rimuovendo alcune limitazioni previste dalla precedente normativa ed elevando la soglia per accedere al regime a € 65.000 euro di compensi (incassati nel 2018).
I soggetti forfetari godranno di numerose semplificazioni fiscali, tra le quali la non obbligatorietà di emettere fattura elettronica nei confronti degli altri soggetti privati o Iva (fatta eccezione per la Pubblica Amministrazione).
Nel convegno verrà spiegato il funzionamento del nuovo regime (che prevede la non applicazione dell’Iva sulle fatture emesse e il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto). Saranno inoltre effettuate simulazioni sulla convenienza economica o meno di aderire al regime.

le slides del corso

fatturazione elettronica slides 29.11.2018

nuovo regime forfetari con soglia a 65000 slides 29.11.18

Le slides sono state elaborate sulla base della situazione esistente al 29 novembre 2018 

 

La fatturazione elettronica: soluzioni operative – SLIDES scaricabili

Bernardo Busoni e Sergio Calamandrei sono stati relatori dell’incontro organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze su “LE RIVOLUZIONI DEL 2019. FATTURAZIONE ELETTRONICA E NUOVA NORMATIVA SUI FORFETARI CON ELEVAZIONE DELLA SOGLIA A € 65.000. SOLUZIONI OPERATIVE” tenutosi il 29 novembre 2018 presso l’Auditorium “A. Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (Blocco G – Piano 0) in Viale A. Guidoni, 61 – Firenze.

Le rivoluzioni del 2019: la Fatturazione Elettronica e la nuova normativa sui forfetari con l’elevazione della soglia a € 65.000. Indicazioni operative.

Fatturazione elettronica

Come noto, dal 1° gennaio 2019 diverrà obbligatoria la fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti ovvero identificati ai fini IVA in Italia.
L’obbligo riguarda sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (ove soggette all’obbligo di fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72). Ai privati dovrà essere consegnata una copia cartacea della fattura inviata allo SDI.
Restano escluse dall’obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, che saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere.
Sono espressamente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi IVA che si avvalgono: del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011; del regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014. Le fatture che altri soggetti emetteranno nei confronti dei minimi e dei forfetari dovranno comunque avere formato elettronico.
Con la fattura elettronica, la fattura dovrà essere emessa in formato strutturato XML (eXtensible Markup Language) avvalendosi di appositi supporti informatici e dovrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI), la quale la invierà al cliente.
I soggetti Iva, dovranno quindi attrezzarsi informaticamente:
• per l’emissione delle fatture elettroniche di vendita
• per ricevere le fatture elettroniche di acquisto (che saranno recapitate dallo SDI presso uno specifico indirizzo telematico).
Nel convegno saranno esaminate le varie soluzioni informatiche e le principali indicazioni operative da adottare per la gestione del nuovo obbligo e per procedere a porre in conservazione le fatture elettroniche.

Nuovo regime forfetario con ampliamento della soglia a € 65.000

Dal 1° gennaio 2019 sarà ampliata la possibilità di accedere al regime forfetario ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, rimuovendo alcune limitazioni previste dalla precedente normativa ed elevando la soglia per accedere al regime a € 65.000 euro di compensi (incassati nel 2018).
I soggetti forfetari godranno di numerose semplificazioni fiscali, tra le quali la non obbligatorietà di emettere fattura elettronica nei confronti degli altri soggetti privati o Iva (fatta eccezione per la Pubblica Amministrazione).
Nel convegno verrà spiegato il funzionamento del nuovo regime (che prevede la non applicazione dell’Iva sulle fatture emesse e il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto). Saranno inoltre effettuate simulazioni sulla convenienza economica o meno di aderire al regime.

le slides del corso

fatturazione elettronica slides 29.11.2018

nuovo regime forfetari con soglia a 65000 slides 29.11.18

Le slides sono state elaborate sulla base della situazione esistente al 29 novembre 2018

LE RIVOLUZIONI DEL 2019. FATTURAZIONE ELETTRONICA E NUOVA NORMATIVA SUI FORFETARI CON ELEVAZIONE DELLA SOGLIA A € 65.000. SOLUZIONI OPERATIVE

Bernardo Busoni e Sergio Calamandrei saranno i relatori dell’incontro organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze su “LE RIVOLUZIONI DEL 2019. FATTURAZIONE ELETTRONICA E NUOVA NORMATIVA SUI FORFETARI CON ELEVAZIONE DELLA SOGLIA A € 65.000. SOLUZIONI OPERATIVE” che si terrà il giorno 29 novembre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso l’Auditorium “A. Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (Blocco G – Piano 0) in Viale A. Guidoni, 61 – Firenze.

Le rivoluzioni del 2019: la Fatturazione Elettronica e la nuova normativa sui forfetari con l’elevazione della soglia a € 65.000. Indicazioni operative.

Fatturazione elettronica

Come noto, dal 1° gennaio 2019 diverrà obbligatoria la fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti ovvero identificati ai fini IVA in Italia.
L’obbligo riguarda sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (ove soggette all’obbligo di fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72). Ai privati dovrà essere consegnata una copia cartacea della fattura inviata allo SDI.
Restano escluse dall’obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, che saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere.
Sono espressamente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi IVA che si avvalgono: del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011; del regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014. Le fatture che altri soggetti emetteranno nei confronti dei minimi e dei forfetari dovranno comunque avere formato elettronico.
Con la fattura elettronica, la fattura dovrà essere emessa in formato strutturato XML (eXtensible Markup Language) avvalendosi di appositi supporti informatici e dovrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI), la quale la invierà al cliente.
I soggetti Iva, dovranno quindi attrezzarsi informaticamente:
• per l’emissione delle fatture elettroniche di vendita
• per ricevere le fatture elettroniche di acquisto (che saranno recapitate dallo SDI presso uno specifico indirizzo telematico).
Nel convegno saranno esaminate le varie soluzioni informatiche e le principali indicazioni operative da adottare per la gestione del nuovo obbligo e per procedere a porre in conservazione le fatture elettroniche.

Nuovo regime forfetario con ampliamento della soglia a € 65.000

Dal 1° gennaio 2019 sarà ampliata la possibilità di accedere al regime forfetario ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, rimuovendo alcune limitazioni previste dalla precedente normativa ed elevando la soglia per accedere al regime a € 65.000 euro di compensi (incassati nel 2018).
I soggetti forfetari godranno di numerose semplificazioni fiscali, tra le quali la non obbligatorietà di emettere fattura elettronica nei confronti degli altri soggetti privati o Iva (fatta eccezione per la Pubblica Amministrazione).
Nel convegno verrà spiegato il funzionamento del nuovo regime (che prevede la non applicazione dell’Iva sulle fatture emesse e il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto). Saranno inoltre effettuate simulazioni sulla convenienza economica o meno di aderire al regime.

le slides del corso

fatturazione elettronica slides 29.11.2018

nuovo regime forfetari con soglia a 65000 slides 29.11.18

 

Modifiche alla normativa sui Marchi: ribaltamento dell’onere della prova

Il Consiglio dei Ministri ha adottato il 20 novembre 2018 uno schema di decreto legislativo per modificare il Codice della proprietà industriale, allineandolo alle norme in materia di marchi di impresa agli standard del marchio UE, come previsto dalla direttiva 2015/2436 e dal regolamento 2015/2424.
Si prevede che “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni”, anche se non “suscettibili di essere rappresentati graficamente”, come nel caso delle rappresentazioni sonore, multimediali o olfattive.

Il titolare di una licenza esclusiva potrà avviare un’azione per contraffazione “se il titolare del marchio, previa messa in mora” non la avvia “in tempi ragionevoli in base alle circostanze” .

Se l’azione per contraffazione verrà avviata dal titolare del marchio, il licenziatario potrà intervenire in essa per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

Nelle cause di decadenza, l’onere della prova di non uso del marchio non ricadrà su chi ha svolto la relativa domanda, ma è il titolare a dover dimostrare un uso congruo del marchio.

Circolari del 12/11/2018 sulle novità di ottobre e sulla pace fiscale

Si segnala che in data 12 novembre 2018 sono state inviate ai Clienti dello Studio quattro circolari.

• Una è relativa alle novità di Ottobre e allo SCADENZIARIO DI NOVEMBRE.

Le altre tre trattano vari aspetti della cosiddetta “pace fiscale“, ovvero:

• la nuova rottamazione delle cartelle
• la dichiarazione integrativa straordinaria per gli anni pregressi
• la definizione delle controversie con l’Amministrazione finanziaria

I Clienti che volessero recuperare le circolari, possono richiederne copia a segreteria@bcassociati.it